Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. Il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
- divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare
- divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente). Per approfondimenti e consulenze legali: consulenzalegaleitalia.it.
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
Il divorzio può essere richiesto:
- in caso di separazione giudiziale
- in caso di separazione consensuale
- in caso di separazione di fatto
Nei primi due casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno sei mesi (o dodici se la separazione è stata giudiziale).
Con il divorzio viene meno lo status di coniuge e si possono contrarre nuove nozze. La donna perde il cognome del marito. A seguito di divorzio, vengono meno anche i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare (art. 230 bis c.c.).
La sentenza di divorzio potrà anche stabilire provvedimenti su:
- questioni patrimoniali e assegnazione dell’abitazione familiare
- versamento assegno divorzile
- affidamento della prole